Art.1.

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e di contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitari all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento agli oneri sostenuti a decorrere dal periodo d'imposta 2007.
      4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimate in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle università, effettuati a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università statali, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le università compensano la riduzione dei trasferimenti tramite un proporzionale aumento delle tasse universitarie a carico degli studenti che non hanno completato il ciclo di studi entro il secondo anno fuori corso. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione del periodo precedente gli studenti che non hanno potuto completare il ciclo di studi per comprovate ragioni di salute o necessità di lavoro.
      5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite,

 

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entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Nella determinazione delle tasse universitarie di cui al comma 4 si deve tenere conto, in maniera direttamente proporzionale, dell'anzianità universitaria dello studente e dei livelli di reddito del nucleo familiare di appartenenza del medesimo.